Abbandonato Piario nel 1564 il reverendo Fausto Testa, che era stato assunto il primo gennaio 1563 con un contratto limitato ad un solo anno, il paese rimane senza curato fino al dicembre 1568, quando Paolo de Bortolino de' Burlatti da Ossimo accetta di rimanere in paese almeno per un anno. Nel 1565, tuttavia, la Curia di Bergamo – sollecitata dalle nuove spinte controriformiste - non si è lasciata sfuggire la grave mancanza nella parrocchia e il vescovo Federico Cornaro manda a chiamare i rappresentanti della vicinia di Piario: la situazione può essere risolta con l'unione delle due parrocchie di Villa d'Ogna e Piario. Ma i rappresentanti del paese protestano e chiedono di poter risolvere il problema cercando un sacerdote. Il Vescovo ascolta le loro remore e accetta la proposta, concedendo un mese di tempo, allo scadere del quale procederà d'ufficio all'unificazione. In Archivio è conservato l'atto steso dal notaio vescovile in occasione dell'incontro. Si conserva anche una sua menzione all'interno di un documento datato 1588, una sorta di registro d'archivio, che recita: «Uno preceto mandato ali vecini de Pier per volirli unir con queli da Vila» (1516-R4a, p. 44).
La prima parte di questo importante testo spiega di come i due sindaci del paese chiedano di essere ricevuti dal Vescovo in qualità di rappresentanti e in virtù della convocazione ricevuta. In seguito si stabiliscono le procedure e i fini dell'udienza, ossia il desiderio di unificazione del Vescovo, comprendendo eventuali critiche mosse dai convocati ed espresse secondo il loro diritto. La terza parte descrive l'udienza vera e propria, durante la quale i sindaci si oppongono fermamente al progetto vescovile. Il Vescovo li ascolta con attenzione e decreta l'unificazione se non si trova un sacerdote – in ogni caso da sottoporre ad esame curiale – entro un mese.
Si riporta il testo integrale in latino e di seguito la traduzione, con l'avviso che si è mantenuta sintassi ed ortografia del documento, ma che si sono sciolte le abbreviazioni in parentesi rotonde.
«Coram vobis R(everendiss)mo D(omino) (Epi)s(co)po Bergomensi comparet Jo(hannes) Andreas de Alegrentijs, et Mapheus filius, et publicus negotiatorum gestor Stephanietiam de Alegrentijs contrata de Piario Vallis seriana superi(ori)s Diocesis Bergomen agentes syndicario nomine hominum et vicinorum dicte contrate, et pro quibus, quatenus expediat, de rato promiserunt in eorum propriis bonis nomine et pretextu cuisdam citationis, seu requisitionis eis factae mandato Vestrae R(everendissi)mae Dominationis, et ex eius, ut videtur officio per quam requiri videntur dicti principales sui ut coram vobis compareant per legitimum responsalem die sexta quae non sit feriata in honorem Dei vel sanctorum ad docendum sub qua parochiali ecclesia vicini ipsi in spiritualibus degunt et reguntur; quia eadem Vest(ra) Reverendissima Dominatio vult et intendit ecclesiam et vicinos eiusdem contratae unire cum parochiali terra Villa Onia viciniori iuxta sacri concili trydentini decreta videndumque dictam unionem si vobis expedire videbitur fieri aut ad opponendum quicquid volunt, et de iure possunt: quare ad dictam unionem deveniri non possit, et debeat comminando ipsis hominibus et vicinis; quod nisi praedictam fecerint per nos excomunicabunt et prout sic, vel aliter in scriptura dictae pretensae citationis latius dicitur contineri cui recursus habeatur impugnationis: protestantes se in spiritualibus suppositos esse ecclesiae parochiali S. Antonii dictae contratae, opponentesque non popsse vel debere deveniri ad unionem huiusmodi parochialis ecclesiae S. Antonii cum ecclesia Villae Oniae: Ex quo ipsi vicini, et homines parati fuerunt et sunt mediantibus debitis collectis, quantum eorum facultates patiantur tantum redigere quotannis quod computo redditu, qui opercipitur annuatim ex bonis eiusdem ecclesiae dotalibus pro rectoribus dictam ecclesiam pro tempore obtenturi, ac eius ecclesiae necessitate inspecta tamen loci conditione et numero parrocchianorum sidem parochiali suppositorum communiter non excedentium centum quinquginta animas decenter sufficiat iuxta taxationem pro tempore faciendam per loci ordinarium considerato cursu temporis: et haec omni meliori modo etc.
Die vigesimo decembris 1565 supranominati I(hannes) Andreas et Mapheus agentes suo et nomine hominum et viciniorum de Piario et pro quibus de rato in propriis bonis solemniter promiserunt ut supra exhibuerunt praedictam comparitionis scripturam ita dicentes, petentes et protestantes prout ibi.
Prefatus autem R(evernedissi)mus D(ominus) Episcopus visis et auditis praedictis ea, si et in quantum admisit.
Et nihilominus decreta concili trydentini exequi intendens praedictis intervenientibus dicto nomine petentibus terminus unius mensis proxime futuri statuit: in quo dicti vicini sacerdotem aliquem probum presentent coram sua R(everen)da Do(minatione) sub examine per R(everen)dos examinatores in synodo diocesana electos pro idoneo ad animarum suarum curam exercendam approbetur, seu approbatus fuerit; et [ad] providendum ita et taliter praedictus sacerdos sic praesentandus habeat alimenta unde vivere honeste et decenter possit.
Aliter lapso dicto termino et non satisfacto ut supra idem R(everendissi)mus D(ominus) Ep(iscop)us dictam ecclesiam de Piario unire intendit praedictae parochiali S. Mathei de Villa Oniae et quam ex nunc prout ex tunc et non parito ut supra sic univit et unit ipsam ecclesiam de Piario una cum omnibus suius iuribus emoluimentis et pertinetiis suis ordinaria auctoritate et etiam ex potestate sibi ex decretis sacri concilii tridentini in his attributa: et omni meliori alio modo etc.
Actum die praedicto in sala audientiae episcopalis palatii Bergomi praesentibus domino presbitero Benedicto de Gavazzis et domino Iacobo de Morandis testibus etc.».
[Trad. «In presenza Vostra, Reverendissimo Monsignor Vescovo di Bergamo, campaiono Giovanni Andrea de Legrenzi e Matteo figlio di Stefano pubblico gestore di negoziati della contrada di Piario in Valle Seriana Superiore Diocesi di Bergamo, agenti come sindaci in nome degli uomini e degli abitanti di detta contrada, e a favore di coloro, nella misura in cui conviene, che li mandarono su autorizzazione nel loro nome e per il proprio bene e secondo la ragione di questa convocazione, o inchiesta, a loro fatta su mandato della Dominazione Vostra Reverendissima, e, come sembra, secondo il loro compito per il quale i suddetti sembrano chiedere di comparire davanti a Voi per una risposta secondo legge nel sesto giorno che non sia festivo in onore di Dio o dei santi per informare sotto quale chiesa parrocchiale gli stessi vicini trascorrono la vita e sono spiritualmente retti; poiché la Vostra Reverendissima Dominazione vuole e intende unire la medesima chiesa e i vicini di quella stessa contrada con la parrocchia di Villa d'Ogna più vicina, secondo i decreti del sacro concilio tridentino ed è da vedere se a Voi sembrerà convenire essere fatta detta unione o piuttosto vogliono opporre qualcosa, e secondo diritto possono: per quale motivo a detta unione non si possa giungere o si debba spingendolo gli stessi uomini e vicini; se non che non abbiano fatto la predetta attraverso di noi saranno scomunicati per quanto così, o altro nella scrittura di detta stessa convocazione è detto contenere più generalmente per cui si abbia ricorso d'impugnazione: protestando di essere sottoposti alla chiesa parrocchiale di S. Antonio di detta contrada, e opponendo che non si possa né si debba arrivare all'unione di questa chiesa parrocchiale di S. Antonio con la chiesa di Villa d'Ogna: da ciò gli stessi abitanti e uomini furono disposti e lo sono ancora, raccolti i debiti, tanto quanto consentono le loro possibilità, di redigere ogni anno ciò che calcolato essere il reddito, che è annualmente percepito dai beni della stessa chiesa a favore dei rettori di detta chiesa, e otterranno di poterlo fare, e, vista la necessità di detta chiesa, la condizione del luogo e il numero dei parrocchiani sottoposti a quella parrocchiale, insieme non eccedenti il numero di centocinquanta anime, decentemente sia sufficiente secondo la tassazione da eseguire per tempo da parte dell'ordinario del luogo considerando il passare del tempo: e questo a miglior modo etc.
Il giorno venti dicembre 1565 i summenzionati Giovanni Andrea e Matteo agenti in nome proprio e degli uomini e vicini di Pioario e a favore di quanti su autorizzazione per il proprio bene solennemente mandarono come sopra, esibirono la predetta scrittura di comparizione così dicendo, chiedendo e protestando come qui.
Il predetto Reverendissimo Monsignor Vescovo vistili e ascoltatili, quelle cose, accordò con riserva.
E ciononostante intendendo eseguire i decreti del sacro concilio tridentino ai predetti intervenuti in petizione a detto nome decise il termine di un mese: nel quale i detti vicini presentino un sacerdote onesto davanti alla Vostra Reverenda Dominazione e sotto esame attraverso i reverendi esaminatori eletti nel sinodo diocesano come idoneo per esercitare la cura delle loro anime sarà approvato, o sarà stato approvato; e per provvedere così e in tal modo il predetto sacerdote da presentare abbia gli alimenti con cui possa vivere onestamente e decentemente.
Diversamente, passato detto termine e non soddisfatto come sopra ugualmente il Reverendissimo Monsignor Vescovo intende unire detta chiesa di Piario con la predetta parrocchiale di S. Matteo di Villa d'Ogna e la quale da ora come da quel momento, non avendo obbedito come sopra, ha unito e unisce la stessa chiesa di Piario, una e con tutti i suoi diritti e benefici e pertinenze per ordinaria autorità e anche secondo il potere conferito dai decreti del sacro concilio tridentino in queste cose: e a tutto miglior altro modo etc.
Redatto il giorno predetto nella sala delle udienze del Palazzo episcopale di Bergamo presenti mons. presbitero Benedetto de Gavazzi e mons. Giacomo de Morandis testimoni etc.»].
Trascorso il termine, tuttavia, il sacerdote non è ancora statao trovato. In calce al documento riportato sopra, c'è infatti scritto il testo seguente.
«Postea die decimanona mensis Ianuarii anni 1566 praefatus R.mus D.D. Epus sic requirentibus Petro D.ni Salvinelli et Mafeo filio Stephani iusaschi del piario sindicis et eo noimine hominum et viciniorum contratae dicti loci del Piario quod ipsi hac tenus debitam diligentiam fecerunt de inveniendo presbitero idonaeum pro sua ecclesia, at ut asserunt sunt in bona spe habendi personam sufficientem qua plau[…] R.da Dominatio prorogavit terminum medium mensem februarium proxime futurum in quo tempore omnino providere habebunt ut in praecedenti acto aliisque».
[Trad. «Il giorno dopo il diaciannovesimo del mese di gennaio dell'anno 1566 il predetto Reverendissimo Monsignor Vescovo così ai richiedenti Pietro di Signor Salvinelli e Matteo figlio di Stefano Usaschi di Piario sindaci e a loro nome e a nome degli uomini e dei vicini della contrada di detto luogo di Piario che gli stessi fino a qui han fatto debita diligenza di trovare un sacerdote idoneo per la loro chiesa e come dicono sono in buona speranza di avere una persona bastevole che sia approvata, la Reverendissima Dominazione ha prorogato il termine fino a metà mese di febbraio prossimo venturo nel qual tempo assolutamente avranno a provvedere come in precedente atto e in altri»].
È sorpendente, tuttavia, l'aver trovato in archivio, in un registro denominato "Libro della misericordia", dove si segnavano tutte le spese effettuate, la seguente annotazione (R1, p.78): «Li contra chriti ano ricevuto da Mafe fiol de magistro Stefen in zornadi fati anda a Bergamo per li preti et per dener sborsati in piu volti com per summa foi di sopra per fino di 20 de zener 1566 per di fiti doi pagati per lano 1564-1565 lire 16» [Trad. «Il suddetto anno, consegnato a Matteo figlio di mastro Stefano in giornate spese ad andare a Bergamo per i preti e per denari sborsati in più occasioni come per la somma al foglio di sopra fino al 20 gennaio 1566 e per gli affitti pagati per gli anni 1564-1565»]. Date e nomi corrispondono alla perfezione.
Il documento sopra citato, tuttavia, non ci aggiorna sul risultato dell'udienza vescovile della metà di febbraio 1566. Sappiamo tuttavia per certo che il problema non era stato risolto subito, perché sempre nel "Libro della misericordia" troviamo un'altra annotazione (R1, p. 70): «Per uno conto fato de zornadi fati andar a cercha li preti e poi a presentarlo et per spender deli denari et fato el cunto di ogni cosa per fino adi 15 di aprile 1566 in tuto restano L 5 h 5 d 3» [Trad. «Per un conto fatto di giornate passate a cercare i preti e poi a presentarlo e per spendere dei denari e fatto il conto di ogni cosa fino al 15 aprile 1566, in tutto fanno 5 lire 5 soldi e 3 denari»]. L’annotazione però ci informa del fatto che sono state spese alcune giornate nella ricerca di alcuni preti, uno dei quali è stato presentato in curia. Dobbiamo dedurre che nell'udienza della metà febbraio il vescovo abbia concesso ancora un paio di mesi di tempo, entro i quali effettivamente un sacerdote è stato trovato e presentato in curia. Tuttavia i registri parrocchiali non ci restituiscono alcun'altra menzione di questo sacerdote (sempre che sia stato approvato dalla curia e quindi sia effettivamente entrato in servizio).
Di certo è che il problema si era ripresentato nel 1578, quando nei decreti per la sua Visita Pastorale (12 luglio), Mons. Girolamo Regazzoni scriveva: «Questa cura potrebbe comodamente unirsi con quella di Ogna e di Villa essendo tutti e tre questi luoghi molto vicini l'uno all'altro e il viaggio dall'uno all'altro molto facile et il numero delle anime di queste tre cure non molto grande».
Apparso su B.A.S.P. Luglio/Agosto 2003
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